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[1]Agli effetti amministrativi e contabili, la Sezione fabbricazione vetro d'ottica e' considerata sezione di stabilimento di artiglieria ed e' amministrata secondo le norme del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto 16 agosto 1926-IV, n. 1628.
[2]L'Istituto superiore tecnico di artiglieria e' amministrato secondo le norme del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443, e successive modificazioni, salvo per quanto concerne la gestione del materiale del gruppo « C », per la quale si applicano le norme del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
