Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 maggio 1947 al 13 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
[1]((Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Consiglio nazionale.
[2]II Consiglio nazionale elegge nel suo seno due vicepresidenti e nomina il segretario generale.
[3]La gestione dell'ente e' affidata ad una Giunta esecutiva, composta del presidente del Comitato Olimpico, che la presiede, dei due vice-presidenti, del segretario generale e di sei membri eletti dal Consiglio nazionale)).
Testo in vigore dal 28 maggio 1947 al 13 agosto 1999
