Art. 4 — Referendum abrogativo di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 1970, n. 1084.
Abrogato dal 9 gennaio 1971
Articolo abrogato dalla l. 23 dicembre 1970, n. 1084.
Abrogato dal 9 gennaio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 gennaio 1971. 56 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Lo Statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, con le limitazioni e le modalita' di cui all'articolo precedente. E' escluso il referendum abrogativo per norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative e per provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art4 · fonte del testo
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