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[1]A cura e spese del Ministero dei lavori pubblici, ed entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno apposti segnali indicatori della zona di rispetto in congruo numero e specialmente accanto alle strade che ad essa danno accesso.
[2]I segnali saranno, costituiti da pali di altezza adeguata e muniti in sommita' di targa recante ben visibile la dicitura «Zona di rispetto dell'Osservatorio astronomico».
Testo in vigore dal 6 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
