Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La Commissione, di cui all'articolo precedente, riferira' al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione, da rendersi pubblica, entro 9 mesi dal provvedimento di nomina. 1 Entro 6 mesi dalla consegna della relazione, il Governo presentera' al Parlamento i relativi schemi dei provvedimenti legislativi, che riterra' necessari, proposti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 luglio 1965, n. 974

1

La L. 26 luglio 1965, n. 974 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, e' prorogato di quattro mesi".

Testo in vigore dal 2 settembre 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1965

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1964 al 2 settembre 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 luglio 1965, n. 974

    La L. 26 luglio 1965, n. 974 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, e' prorogato di quattro mesi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-04-26;310~art3 · fonte del testo

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