Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La Cassa nazionale e' amministrata da un Consiglio centrale che risiede in Roma ed e' composto da nove funzionari di cancelleria residenti nella Capitale, dei quali cinque scelti tra funzionari di grado non inferiore all'ottavo, tre appartenenti al grado nono ed uno al grado decimo od undecimo.
[2]I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro Guardasigilli e restano in carica un biennio, allo scadere del quale possono essere confermati.
[3]Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il presidente ed il vice presidente.
[4]Il Consiglio sara' assistito da un segretario-economo estraneo al Consiglio stesso e da nominarsi fra i funzionari residenti in Roma.
Testo in vigore dal 26 marzo 1927 al 16 dicembre 2009
