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La famiglia del socio s'intende costituita:
- a)dalla vedova, contro la quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei;
- b)dalle sorelle nubili, dalle figlie nubili, dai figli minorenni o inabili al lavoro, e dai genitori, purche' tutti conviventi ed a carico.
Testo in vigore dal 26 marzo 1927 al 16 dicembre 2009
