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Il commissario straordinario, per gli scopi suindicati, avra' a disposizione la somma annua di lire centomila. Tale somma per lire cinquantamila sara' somministrata dal Ministero delle finanze e per lire cinquantamila dal Ministero dell'educazione nazionale sui fondi ordinari a loro assegnati. La predetta somma sara' proporzionalmente ridotta quando le condizioni del bilancio della gestione lo consentiranno.

Testo in vigore dal 30 luglio 1938 al 2 novembre 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-06-23;1110~art5 · fonte del testo

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