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Per i film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai mille metri, anche se gia' muniti del nulla osta di proiezione in pubblico, dovra' essere effettuato, con le modalita' di cui al comma precedente, un versamento di L. 1.000.000, se i film siano stati sdoganati tra il 1 gennaio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tali effetti e' considerata la data di sdoganamento risultante dalla bolletta di importazione della copia necessaria al perfezionamento del doppiaggio del film. Qualora sia stato gia' rilasciato il nulla osta di proiezione in pubblico, i versamenti di cui al comma precedente debbono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento il nulla osta e' revocato.

Testo in vigore dal 30 luglio 1949 al 7 aprile 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-07-26;448~art1 · fonte del testo

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