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Gli immobili di cui all'art. 3 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati lino al 31 dicembre 1972. La esenzione di cui al comma precedente e' subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza dei monumenti che annualmente attesti che la villa e' utilizzata in conformita' alle direttive della Soprintendenza stessa. Per i trasferimenti aventi ad oggetto gli immobili stessi, autorizzati dalla competente Soprintendenza ai monumenti, si applica l'imposta fissa di registro ed ipotecaria. Le concessioni di mutuo, le dilazioni, le agevolazioni previste dalla presente legge, nonche' le iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, sono soggette a imposta fissa.

Testo in vigore dal 4 aprile 1958 al 26 settembre 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;243~art28 · fonte del testo

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