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[1]L'Ente e' amministrato da un Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro per l'educazione nazionale.
[2]Il Consiglio di amministrazione e' cosi' composto:
- 1)del presidente dell'Ente;
- 2)di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato;
- 3)di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale e di un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: Interno, Corporazioni, Cultura popolare, Finanze e Lavori pubblici;
- 4)dei presidenti dei Comitati provinciali;
- 5)di un rappresentante dell'Opera nazionale maternita' e infanzia e di un rappresentante dell'Unione fascista delle famiglie numerose;
- 6)di persone particolarmente benemerite dell'educazione in Sardegna e dei rappresentanti di enti o di privati cittadini designati dai medesimi, che sovvenzionino l'Ente con somme non inferiori a 15.000 lire annue o con somme non inferiori a L. 50.000 versate una volta tanto.
[3]I membri del Consiglio, tranne quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
