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[1]L'azione degli enti e delle associazioni che gestiscono scuole materne o asili d'infanzia in Sardegna e' posta sotto la vigilanza dell'Ente per le scuole materne della Sardegna. Tale vigilanza e' esercitata secondo le norme che stabilira' il regolamento.
[2]Gli enti e le associazioni, di cui sopra, possono chiedere di affidare la gestione delle proprie scuole all'Ente, di cui al comma precedente, con apposita convenzione.
[3]I predetti enti o associazioni possono anche richiedere il trapasso integrale della propria attivita' e del proprio patrimonio all'Ente per le scuole materne della Sardegna.
[4]Nulla e' innovato alle norme relative alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ne' a quelle relative alla competenza del Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia scolastica.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
