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[1]Possono essere comandati a prestar servizio presso l'Ente per le scuole materne della Sardegna, non piu' di tre funzionari direttivi o ispettivi e non piu' di diciotto insegnanti.
[2]La spesa derivante dalla supplenza di tali funzionari ed insegnanti grava sul bilancio dell'Ente a partire dall'anno scolastico 1945-46.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
