Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I Comitati provinciali hanno il compito di:
- 1)sorvegliare gli Istituti sottoposti all'amministrazione e vigilanza dell'Ente e promuovere tutte le iniziative atte a stimolare l'interesse delle rispettive popolazioni per i compiti e per le necessita' dell'Ente;
- 2)provvedere all'organizzazione per la raccolta di fondi;
- 3)dare esecuzione alle disposizioni e ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente dell'Ente.
[2]I Comitati provinciali dovranno riunirsi almeno una volta ogni bimestre.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
