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[1]Sono organi dell'Ente:
[2]Il Consiglio di amministrazione, il presidente, ed il Collegio dei revisori dei conti.
[3]Il Consiglio di amministrazione e' composto:
[4]di un presidente;
[5]di otto consiglieri;
[6]da nominarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri.
[7]I consiglieri saranno nominati su designazione dei Dicasteri interessati nel numero di quattro in rappresentanza del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, uno in rappresentanza delle Finanze, uno in rappresentanza dei Lavori pubblici ed uno in rappresentanza dell'Agricoltura e foreste, uno in rappresentanza dell'Opera nazionale combattenti.
[8]Il presidente ed il Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di cinque membri nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri di cui tre effettivi e due supplenti. Gli effettivi sono designati dal Sottosegretariato per gli affari albanesi, dal Ministero delle finanze e dal Ministero dell'agricoltura e foreste, ed i supplenti dal Sottosegretariato per gli affari albanesi e dalla Finanza.
[9]Esso dura in carica quattro anni, ed i singoli membri possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 24 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
