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[1]Tutti gli atti e documenti inerenti alla costituzione dell'Ente sono esenti dalle imposte di registro e dalla tassa di bollo. Sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie di L. 20 per ogni atto e per ogni trascrizione i contratti di acquisto di immobili fatti a favore dell'Ente per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL - LANTINI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 11 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
