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[1]Le condizioni e le modalita' relative alla attuazione dei compiti di cui all'art. 2 per quanto riguarda i rapporti fra l'Ente ed i subconcessionari saranno stabilite con appositi disciplinari da approvarsi dal Ministro per l'Africa Italiana dopo la presentazione da parte dell'Ente dei progetti di massima.
[2]La concessione di esercizio - per ogni singolo acquedotto - avra' la durata di anni 40 decorrente dalla data di approvazione dei collaudi definitivi o da quella del verbale di cessione degli acquedotti esistenti, dopo di che passera' all'Amministrazione dell'Africa Italiana.
Testo in vigore dal 11 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
