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[1]L'Ente ha facolta' di imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalle opere di cui al precedente articolo contributi di miglioria nei limiti e con le modalita' stabilite negli articoli 236 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-XI, n. 1175.
[2]Sul provento dei contributi di miglioria l'Ente puo' rilasciare delegazioni a garanzia di mutui.
Testo in vigore dal 7 ottobre 1939 al 22 dicembre 2008
