Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 ottobre 1939 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]L'approvazione, da parte dell'Autorita' competente, dei progetti delle opere da eseguirsi dall'Ente, per il conseguimento dei suoi fini, equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
[2]L'indennita' di espropriazione e' determinata sulla media nel valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se trattasi di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso di 3,66, se trattasi di terreni, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento, sempre che il valore dedotto dall'imponibile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennita' di espropriazione e' costituita dallo stesso valore venale.
[3]Nella determinazione del valore venale non si tiene conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, sia direttamente, sia indirettamente, in dipendenza della approvazione dei piani delle opere e della loro esecuzione, anche soltanto parziale.
[4]Nessuna indennita' e' dovuta per la risoluzione di contratti di locazione,
Testo in vigore dal 7 ottobre 1939 al 22 dicembre 2008
