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[1]Il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto, per ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per la cultura popolare.
[2]Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga ove sia richiesta da condizioni eccezionali.
[3]Qualora gravi motivi lo rendano necessario, il prefetto della provincia di Napoli puo' sospendere il Consiglio di amministrazione dalle sue funzioni e affidarle in via temporanea ad un proprio commissario, riferendone al Ministro per l'interno.
[4]Il decreto di sospensione del Consiglio cessa di avere effetto se entro tre mesi non venga, provveduto al suo scioglimento.
[5]I provvedimenti di cui al presente articolo sono insindacabili.
Testo in vigore dal 7 ottobre 1939 al 16 luglio 1952
