Al personale femminile di polizia di cui all'articolo 1 sono affidate le seguenti attribuzioni:

  • a)prevenzione e accertamenti dei reati contro la moralita' pubblica ed il buon costume, la famiglia e l'integrita' e sanita' della stirpe nonche' dei reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei minori;
  • b)indagini ed atti di polizia giudiziaria relativi a reati commessi da donne o da minori degli anni 18 o in loro danno;
  • c)vigilanza ed assistenza di donne e di minori nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o che siano stati, comunque, convocati presso gli Uffici di pubblica sicurezza;
  • d)eventuali compiti di assistenza nei confronti di donne nonche' di minori in stato di abbandono morale e sociale mediante opportuni collegamenti con Autorita' ed Enti che tali specifici compiti perseguono.

Testo vigente dal 22 dicembre 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-12-07;1083~art2 · fonte del testo

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