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[1]Per l'attuazione di speciali branche di attivita' economiche e commerciali, il Consorzio potra' creare nel suo seno speciali sezioni, delle quali faranno parte, oltre ai produttori, le ditte e le persone che esercitano in modo lodevole la corrispondente attivita'.
[2]Tali sezioni provvederanno al finanziamento occorrente con la formazione volontaria di capitale sociale azionario, integrato eventualmente con la partecipazione di Enti finanziari ed economici.
[3]Le singole sezioni speciali svolgeranno la loro attivita' in collaborazione con gli organismi, associazioni ed enti che operano nello stesso campo.
Testo in vigore dal 25 agosto 1930 al 16 dicembre 2009
