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[1]Per la graduale attuazione degli scopi di cui all'art. 1, il Consorzio ha diritto di imporre annualmente un contributo nella misura massima di L. 0,20 per ogni ara o frazione di ara di terreno coltivato a vite, e di L. 1 per ogni ettolitro di vino prodotto, nel caso dei consorziati compresi nella sezione dei produttori di vino moscato, oltre al rimborso delle spese che lo stesso Consorzio sosterra' per l'esecuzione diretta di determinate operazioni.

[2]Ogni consorziato, all'atto di costituzione del Consorzio, paghera' inoltre, una volta tanto, un contributo straordinario in ragione di L. 0,10 per ara, pei produttori di uva, e di L. 0,50 a ettolitro pei produttori di vino moscato compresi nella sezione speciale.

[3]Tanto per la riscossione dei contributi di cui sopra, quanto per il rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per l'esecuzione diretta di determinate operazioni, saranno applicate le norme di cui all'art. 16 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

Testo in vigore dal 25 agosto 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-07-18;1137~art7 · fonte del testo

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