Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consorzio, per disimpegnare le attribuzioni e per sostenere gli oneri defertigli, ha a sua disposizione ed amministra i seguenti proventi:
- a)per surrogazioni stabilite od autorizzate dalla presente legge:
[2]1° Residuo dei fondi stanziati con la legge del 2 agosto 1897, n. 349:
[3]2° Contributi imposti alle provincie ed ai Comuni;
[4]3° Contributo annuale dato dallo Stato in correlazione con la quantita' di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Genova, nella misura e nei modi indicati nel successivo articolo 13;
[5]4° Frutti dell'uso, della concessione e dell'affitto di aree, fabbricati, locali, impianti e meccanismi del porto di Genova;
[6]5° Somme versate da privati come rimborso delle spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc., in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti;
- b)Per contribuzioni imponibili:
[7]6°Prodotto della imposizione di speciali tasse portuali;
- c)Pel credito:
[8]7° Fondi ricavati mediante i prestiti e le altre operazioni finanziarie consentiti dalla presente legge;
- d)Per liberalita':
[9]8° Beni e somme provenienti da successioni testamentarie, da donazioni, da oblazioni volontarie;
- e)Per altri titoli:
[10]9° Somme di qualsivoglia provenienza messe a disposizione del Consorzio.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925
