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[1]((La Sezione opere portuali e gestione del Comitato non puo' deliberare sulle materie indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente ne' su quanto riguarda studi relativi a nuovi lavori e arredamenti, a piani regolatori di opere, alla destinazione di calate e alla distribuzione del traffico sulle medesime se prima non e' stato sentito il parere di una Commissione consultiva della quale fanno parte:
[2]il presidente del Consorzio;
[3]il direttore marittimo di Genova;
[4]il funzionario del Corpo del Genio civile;
[5]il direttore superiore della dogana di Genova;
[6]il capo del compartimento delle Ferrovie dello Stato di Genova; il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista dei datori di lavoro dell'industria avente competenza sul territorio della Liguria;
[7]il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista dei datori di lavoro del commercio avente sede a Genova;
[8]il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista degli armatori delle navi di linea del Tirreno avente competenza sul territorio della Direzione marittima di Genova;
[9]il rappresentante dell'Associazione sindacale fascista degli armatori delle navi da carico del Tirreno avente competenza sul territorio della Direzione marittima di Genova;
[10]il dirigente dell'Associazione sindacale fascista dei lavoratori portuali avente sede a Genova.
[11]I funzionari del Consorzio preposti ai vari servizi intervengono nella Commissione consultiva, a seconda degli argomenti posti in discussione)).
Testo in vigore dal 15 novembre 1930 al 22 dicembre 2008
