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[1]Ugualmente per decreto Reale potra' il Governo del Re applicare in tutto od in parte, in rapporto alle speciali risultanze di fatto, le norme fissate nella presente legge ai Comuni o consorzi liberi di Comuni, Circondari e Provincie, che, provvedendo alle spese necessarie, domandino di essere autorizzati a costruire nuovi porti ovvero ingrandire e migliorare porti esistenti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 febbraio 1903.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]G. Zanardelli. N. Balenzano. Di Broglio. Carcano. Giolitti. E. Morin. G. Baccelli.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925
