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Su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'accordo con i ministri del tesoro, delle finanze, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio, uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, puo' con decreto Reale dichiararsi applicabile la presente legge, in tutto od in parte, in rapporto alle speciali circostanze di fatto, ai porti per i quali l'applicazione sara' domandata dalla maggioranza degli interessati per ragione di contributo.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925
