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[1]Il Governo del Re ha in ogni tempo la facolta' di sciogliere per gravi motivi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e su conforme parere del Consiglio di Stato, l'amministrazione del Consorzio, affidandola ad un Commissario regio.

[2]La detta amministrazione deve essere ricostituita al piu' tardi nel termine di sei mesi. Quando speciali condizioni richiedessero un prolungamento dei poteri del Regio commissario, il Governo del Re provvedera' con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato e su parere conforme dello stesso.

[3]Tale proroga non potra' eccedere i sei mesi.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-02-12;50~art29 · fonte del testo

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