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[1]Il Consorzio, entro otto giorni dalla loro data, comunica tutte le deliberazioni dell'assemblea generale e del Comitato del Consorzio al prefetto di Genova, il quale, previa immediata ricevuta al Consorzio, esamina se sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consorzio, e se sono conformi alla legge.
[2]Le deliberazioni del Consorzio divengono esecutive se il prefetto non le avra' annullate per alcuno di tali motivi, nel termine di quindici giorni dalla data del ricevimento, e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.
[3]Sono immediatamente esecutive le deliberazioni dell'assemblea e del Comitato del Consorzio, dichiarate tali nella presente legge, o nel regolamento per la sua esecuzione, e quelle che si riferiscono alla pura esecuzione di provvedimenti prima deliberati.
[4]Contro il decreto di annullamento, il Consorzio puo', nel termine di 15 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925
