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[1]Sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori necessari nel porto.

[2]E' fatta eccezione per i progetti esecutivi che non superino l'importo di lire 100,000.

[3]Il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui detti progetti dovra' essere emesso entro il termine di mesi tre dalla presentazione.

[4]Qualora trascorso il detto termine il Consiglio superiore non si sia ancora pronunziato, il Consorzio potra' procedere all'appalto ed alla esecuzione dei lavori in base al progetto presentato.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-02-12;50~art24 · fonte del testo

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