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[1]Il Consorzio:
- a)Per la compilazione dei progetti, la contabilita', la direzione e la collaudazione dei lavori, osserva le disposizioni della legge sui lavori pubblici e del Regolamento per i lavori in conto dello Stato, in quanto sono applicabili.
[2]I collaudi dei lavori eccedenti l'importo di lire 12,000 sono eseguiti da funzionari del Genio civile o del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, delegati dal Ministero dei lavori pubblici;
- b)Per i servizi marittimi del porto attribuitigli osserva le disposizioni del Codice per la marina mercantile e del relativo Regolamento, in quanto sono applicabili;
- c)Per la gestione amministrativa e finanziaria, e per la stipulazione dei contratti, osserva le disposizioni della legge e del Regolamento sull'amministrazione e contabilita' generale dello Stato, in quanto sono applicabili.
[3]Nell'esercizio di queste attribuzioni e facolta', il Consorzio non e' obbligato a riportare i preventivi pareri degli alti Corpi dello Stato, ne' e' soggetto ai riscontri e controlli preventivi della Corte dei conti e delle Amministrazioni centrali determinati dalle leggi e dai Regolamenti suindicati.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1903 al 31 gennaio 1925
