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[1]Per provvedere a quelle spese, per opere approvate come al successivo articolo 24, che non possono essere sopportate con i mezzi normali del bilancio consorziale, il Consorzio ha facolta' di contrarre prestiti o di ricorrere ad altre operazioni finanziarie, nei modi e con le condizioni che saranno deliberati dall'assemblea del Consorzio, e che dovranno ottenere la preventiva approvazione per parte dei ((Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e dei lavori pubblici)).
[2]I prestiti e le altre operazioni finanziarie sono garantiti dallo Stato nei limiti dei redditi annuali che il Consorzio deliberera' di assegnare al servizio degli interessi e degli ammortamenti dei detti prestiti od operazioni.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1925 al 22 dicembre 2008
