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[1]Per gli oneri di esecuzione delle opere contemplate dalla legge 2 agosto 1897, lo Stato corrisponde annualmente al Consorzio i fondi correlativamente stanziati.
[2]Oltre ai fondi stanziati annualmente in bilancio, per effetto della legge predetta, lo Stato cede al Consorzio ogni suo diritto per la riscossione delle quote di contributo dovute dalle provincie e dai Comuni a termini dell'art. 4 della legge citata.
[3]Il Consorzio provvede a sua volta per rimborsare all'((Amministrazione delle ferrovie dello Stato)) le somme al medesimo dovute per le opere ferroviarie delle stazioni, da questo eseguite ai termini della legge predetta.
Testo in vigore dal 31 gennaio 1925 al 22 dicembre 2008
