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[1]E' costituito un Consorzio obbligatorio, avente mandato di provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, all'esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova.
[2]Il Consorzio ha la durata di 60 anni e provvede direttamente:
[3]1° All'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli;
[4]2° All'esecuzione delle opere portuali ordinarie e straordinarie, nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere stesse e di quelle gia' esistenti nel porto di Genova;
[5]3° Alle spese per impianti ferroviari di qualunque genere ((esclusa pero' la manutenzione, sulle aree di giurisdizione consortile che saranno determinate dal regolamento));
[6]4° Ai servizi marittimi portuali contemplati nella parte prima, titolo terzo del Codice per la marina mercantile, salve le eccezioni risultanti dall'ultimo comma del presente articolo;
[7]5° ((A coordinare, d'intesa colle pubbliche Amministrazioni interessate tutti gli altri servizi ed operazioni svolgentisi nel porto; a regolare e disciplinare in tutto l'ambito del porto, con autorita' e poteri di regolamentazione, e di determinazione delle tariffe, sia verso i datori di lavoro, sia verso gli eventuali intermediari ed i lavoratori, le operazioni e il lavoro del porto, nonche' a risolvere in via amministrativa, a mezzo dei propri organi, tutti i reclami in ordine al lavoro e alle operazioni suddette sempre esclusi i reclami di competenza di altre autorita'));
[8]6° Alle spese di qualunque natura necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.
[9]E' per altro escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitu' ed i servizi militari di terra e di mare, il servizio di pilottaggio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione penale marittima del porto, la pubblica sicurezza, la sanita' pubblica e la dogana.((Ne e' altresi' escluso tutto quanto concerne l'esercizio ferroviario)).
Testo in vigore dal 31 gennaio 1925 al 22 dicembre 2008
