Art. 2
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Il Comitato e' cosi' composto
- a)il capo del servizio del lavoro marittimo e portuale presso il Ministero della marina mercantile;
- b)un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c)un rappresentante del Ministero della difesa-Marina;
- d)un rappresentante del Ministero dell'industria, e del commercio;
- e)un rappresentante, del Ministero del lavoro e della previdenza> sociale;
- f)un rappresentante del Ministero dei trasporti;
- g)un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al 6°;
- h)un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;
- i)un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
- l)un rappresentante degli industriali;
- m)un rappresentante dei commercianti;
- n)un rappresentante degli armatori;
- o)un rappresentante dell'armamento minore;
- p)quattro rappresentanti dei lavoratori portuali. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non superiore all'8%. Possono eventualmente essere chiamate a partecipare ai lavori del Comitato persone particolarmente esperte nella materia e i rappresentanti di enti o associazioni interessate ai problemi posti all'ordine del giorno.
Testo in vigore dal 22 luglio 1949 al 22 dicembre 2008
