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[1]L'atto di costituzione della societa' sara' registrato con l'imposta fissa di registro e con l'imposta fissa ipotecaria, ciascuna nella misura minima di lire venti.
[2]Le imposte di registro ed ipotecaria sugli acquisti di beni immobili posti in essere da parte della costituenda societa' di Chianciano, nei primi dieci anni dalla pubblicazione della presente legge e per il perseguimento dei propri fini sociali, sono dovute nella misura fissa minima prevista dal comma precedente, salvo prenotazione in sospeso sul campione unico, e previo accertamento del valore ai termini di legge, delle normali imposte proporzionali di registro ed ipotecarie e della speciale imposta di registro sul plusvalore di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, e successive modificazioni.
[3]Ove si verifichi la rivendita per qualsiasi ragione entro il termine di nove anni dall'acquisto dell'immobile o di parte di esso da parte della societa', sul corrispondente valore che ha beneficiato del privilegio si renderanno immediatamente esigibili, oltre le normali imposte di trasferimento concernenti la rivendita, anche le normali imposte proporzionali di registro ed ipotecarie e l'imposta speciale di registro sul plusvalore immobiliare, prenotate a norma del comma precedente, le quali conservano la natura di imposte principali.
[4]Per la riscossione delle dette imposte resta in ogni caso impregiudicato il privilegio dello Stato di cui all'articolo 97 della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a San Rossore, addi' 18 ottobre 1942-XX
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]MUSSOLINI - DI REVEL
[9]Visto il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 18 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
