Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1958 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il capitale della societa' e' stabilito in lire 8.000.000. Esso sara' sottoscritto dallo Stato per 3.000.000, dal Monte dei Paschi di Siena per 2.000.000, dalla societa' esercente il compendio demaniale di Chianciano per 3.000.000.
[2]La somma di lire 3.000.000 di partecipazione dello Stato sara' versata negli esercizi finanziari 1942-43 e 1943-44, in ragione di lire 1.500.000 annue.
[3]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
[4]In correlazione all'indicata quota di partecipazione della societa' esercente il compendio termale, e' ridotta a lire 500.000 l'anticipazione che la societa' stessa e' tenuta a versare al Regio demanio fino al limite di lire 3.500.000 ai sensi dell'art. 5 della convenzione d'esercizio 14 giugno 1941-XIX, approvata con Regio decreto 17 agosto 1941-XIX, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1941-XIX, n. 254.
[5]Potra' essere ammesso fra i partecipanti, previa autorizzazione dei Ministri per l'interno e per le finanze, anche il comune di Chianciano con una quota non inferiore a lire 500.000.((1)) ------------ AGGUIORNAMENTO (1) La L. 7 marzo 1958, n. 185 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La quota minima di lire 500.000, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1303, e' elevata a lire 6.250.000".
Testo in vigore dal 8 aprile 1958 al 16 dicembre 2009
