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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a partecipare alla costituzione di una societa' avente per scopo preminente di pubblico interesse la sistemazione e la valorizzazione della stazione idrotermale di Chianciano, sede dell'azienda patrimoniale del Demanio dello Stato « Regie terme di Chianciano ».
[2]Ai fini del precedente comma la societa' potra' acquistare, vendere e permutare immobili urbani e rustici; costruire per se' e per conto di terzi fabbricati, strade ed altre opere; attuare impianti ed esercizi e gestire attivita' interessanti la stazione termale; partecipare ad aziende e gestioni nella stazione stessa; esplicare ogni altra attivita' che rientri nel conseguimento di detti fini. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare con la societa', nell'interesse dell'azienda patrimoniale, particolari convenzioni per affidare alla medesima determinate opere e lavori, a condizioni da stabilirsi.
[3]Lo Stata potra' riscattare dalla societa' i terreni, gli edifici, le opere che ritenesse utili al compendio termale, corrispondendo il prezzo di costo, oltre le spese generali e l'interesse del sei per cento, con facolta' di pagamento differito.
Testo in vigore dal 18 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
