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[1]Nel termine di un mese dalla pubblicazione degli elenchi, il Sindaco del Comune capoluogo del Consorzio, con avviso notificato dal messo comunale, e pubblicato all'albo pretorio di ciascun Comune, convoca tutti i proprietari di vigneti per la nomina della Commissione consorziale. Questa sara' composta di un presidente e di otto membri, nei Consorzi che comprendono piu' di 20,000 abitanti, di un presidente e di quattro membri negli altri, e durera' in carica due anni.
[2]L'adunanza e' valida, in prima convocazione, quando intervengano almeno nn quarto dei proprietari inscritti nell'elenco e che rappresentino almeno un terzo dell'estensione delle vigne nel Consorzio.
[3]In seconda convocazione, da indirsi con intervallo di almeno otto giorni, l'adunanza e' valida qualunque sia il numero degl'intervenuti.
[4]Ciascun proprietario ha un voto per ogni ettaro o frazione di ettaro. Chi possiede piu' di 10 ettari avra' un voto di piu' per ogni decina di ettari o frazione di decina; ma non mai oltre i venti voti.
[5]Riuscendo infruttuosa la seconda convocazione, e non costituendosi, per qualsiasi ragione, nei termini suddetti, la Commissione consorziale, essa e' nominata dal Prefetto della provincia.
[6]I Consorzi dovranno essere definitivamente costituiti non piu' tardi di tre mesi dopo la pubblicazione della legge.
[7]I proprietari possono farsi rappresentare alle adunanze con semplice lettera di delegazione, autenticata per la firma dal Sindaco, esente da ogni tassa.
Testo in vigore dal 26 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
