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[1]In ciascuna provincia, una Commissione provinciale, d'accordo col R. Commissario, sorvegliera' l'esecuzione della presente legge e coordinera' il lavoro delle Commissioni consorziali.
[2]La Commissione provinciale e' composta di un presidente e di due componenti nominati dal Ministro d'Agricoltura, e di altri due componenti nominati dal Consiglio provinciale.
[3]Almeno due volte l'anno la Commissione invitera' i presidenti dei Consorzi, od i loro delegati, a conferenza sui metodi seguiti e sull'indirizzo da dare alle operazioni antifillosseriche. Detta Commissione compilera' e pubblichera' una relazione annuale sopra l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 26 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
