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In occasione dell'approvazione del bilancio, e tenuto conto delle risultanze del medesimo, il Ministro delle finanze determina le somme necessarie da assegnare per l'esercizio chiuso a titolo di indennita' di carica al presidente e, in misura diversa, ai membri del Consiglio di amministrazione nonche' ai sindaci a compenso delle loro prestazioni.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1928 al 14 novembre 1945
