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[1]L'Istituto e' amministrato da un Consiglio di undici membri costituito: da un presidente; da un senatore del Regno; da un deputato al Parlamento; dal presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti o da un suo delegato; da un membro del Consiglio di Stato; dal provveditore generale dello Stato; dal ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, e da 4 consiglieri designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e dai Ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra e della pubblica istruzione.
[2]Gli amministratori dell'Istituto sono nominati con decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro delle finanze e possono essere impiegati dello Stato purche' di grado non inferiore al 5°.
[3]Il presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio che sono stati nominati durante il quadriennio in so stituzione di altri.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1928 al 26 aprile 1932
