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[1]Dagli attuali impiegati ed operai dello Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, i quali, in conseguenza dell'assorbimento dello Stabilimento medesimo da parte del nuovo Istituto, passano alla dipendenza di questo, non puo' il trapasso di gestione essere addotto al fine di considerare rescissi gli attuali rapporti di impiego, ne', d'altra parte, per tale fatto, puo' spettare loro alcun diritto a liquidare indennizzi od assegni qualsiasi.
[2]Gli impiegati del ruolo dell'Officina Carte-Valori che vengono assunti dall'Istituto Poligrafico, anziche' ottenere il collocamento in disponibilita', liquideranno il trattamento di quiescenza loro spettante, al 30 giugno 1929, a mente delle vigenti disposizioni.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008
