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[1]Il ruolo tecnico speciale del Provveditorato generale costituito da 28 impiegati di gruppo «A» e 37 impiegati di gruppo «B» e' soppresso.
[2]Gli impiegati del ruolo suddetto saranno trasferiti, col grado da essi rivestito e con la loro anzianita' di grado, nei corrispondenti gruppi dei ruoli dipendenti dall'Amministrazione finanziaria su designazione del Consiglio di amministrazione del ((Ministero del tesoro)).
[3]Agli effetti di tale passaggio sono applicabili le disposizioni di cui al 1° comma dell'articolo 68 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.
[4]E' in facolta' degli impiegati provenienti da altri ruoli di far domanda di ritornare con l'attuale grado ed anzianita' nei ruoli di origine. Tale domanda dovra' essere presentata entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge.
[5]Qualora per effetto di tali trasferimenti si verificassero nei singoli ruoli delle eccedenze rispetto al numero stabilito nelle tabelle organiche, i posti eccedenti verranno considerati in soprannumero e riassorbiti con le successive vacanze.
Testo in vigore dal 14 novembre 1945 al 22 dicembre 2008
