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[1]L'Istituto Poligrafico dello Stato ha facolta' di affidare le sue ragioni, avanti qualsiasi giurisdizione, alla R. Avvocatura erariale e di servirsi della medesima per la normale consulenza legale.
[2]L'Istituto ha pure facolta' di avvalersi degli uffici dell'amministrazione finanziaria per accertamenti e verifiche presso i concessionarii della vendita delle pubblicazioni di Stato.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008
