Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1945 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I contratti che direttamente interessano l'Istituto possono essere ricevuti anche in forma pubblica amministrativa da un funzionario del Provveditorato generale, designato quale ufficiale rogante, all'uopo delegato dal Ministro delle finanze con suo decreto, e distaccato all'Istituto. 3
[2]Tale funzionario e' tenuto alla osservanza delle norme, delle leggi e dei regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
[3]Il detto funzionario avra' la facolta' di autenticare con le norme e con gli effetti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le firme nelle scritture private in cui intervenga quale contraente l'Istituto.
[4]L'Istituto corrispondera' al ((Ministero del tesoro)) l'importo della spesa rappresentante il trattamento economico di cui sia provvisto il funzionario distaccato presso l'Istituto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 703
3Il D. Lgs. Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 703 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le denominazioni: Ministero delle finanze e Ministro per le finanze in quegli articoli della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e successive modificazioni che guardano norme tuttora applicabili, sono sostituite dalle seguenti: Ministero del tesoro e Ministro per il tesoro".
Testo in vigore dal 14 novembre 1945 al 22 dicembre 2008
