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[1]Le consegne di carta, stampe, macchine e materiali, dipendenti da contratti stipulati dal Provveditorato generale non ancora esauriti al 1° luglio 1929, verranno da tale data disposte dall'Istituto.
[2]Il Provveditorato generale, informato dall'Istituto delle avvenute consegne, disporra' il pagamento sui fondi all'uopo impegnati.
[3]Il valore delle merci di cui sopra sara' portato in aumento del capitale dell'Istituto con le norme stabilite nel decreto di cui al precedente art. 8.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1928 al 22 dicembre 2008
