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[1]((Il Provveditorato generale dello Stato esercitera', a propria cura e spesa, a mezzo di propri funzionari, il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare e quello sulla stampa e distribuzione degli stampati rappresentativi di valore o soggetti a rigoroso controllo,
[2]Tale disposizione lascia impregiudicato quanto si riferisce alla competenza della Direzione generale del Tesoro e della Banca d'Italia nei riguardi della vigilanza e del controllo sui biglietti di banca e di Stato ai sensi del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive disposizioni)).
Testo in vigore dal 14 novembre 1945 al 22 dicembre 2008
