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Per le agenzie postali e telegrafiche non retribuite, istituite in alberghi, stabilimenti e luoghi di cura, nelle quali i servizi sono limitati alla accettazione e consegna della corrispondenza postale ordinaria e raccomandata non gravata di assegno, all'accettazione e alla consegna di telegrammi, ed alla vendita di carte valori postali acquistate dal concessionario con denaro proprio, la cauzione in denaro infruttifero per il depositante, da versarsi all'Istituto, e' stabilita in L. 2000 non aumentabili.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art18 · fonte del testo

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