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[1]La Cassa mutua cauzioni garantisce l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dalle responsabilita' incontrate da ogni iscritto in dipendenza delle sue funzioni e nei limiti della cauzione dovuta.

[2]La garanzia ha inizio dal giorno in cui l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi accerta che sono stati effettuati i versamenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo seguente.

[3]E' in facolta' del presidente dell'Istituto di determinare la retrodatazione della garanzia, non oltre il periodo massimo di trenta giorni, quando i versamenti sono stati effettuati, secondo gli accertamenti dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, con ritardo per cause non attribuibili all'iscritto.

[4]La garanzia non ha luogo se non quando la responsabilita' e la valutazione del danno siano riconosciute dall'iscritto e dall'Istituto ovvero dalla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art10 · fonte del testo

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